Condominio – Quando il singolo condomino può intervenire al posto dell’Amministratore
DIRITTO CONDOMINIALE – Legittimo l’intervento sostitutivo del singolo condomino solo in casi di urgenza e non anche in caso di una mera inerzia operativa da parte dell’amministratore, senza il requisito dell’urgenza.
L’intervento sostitutivo del singolo condomino è ammesso nei casi in cui, in presenza di un’esigenza che richiede un urgente intervento, non dilazionabile nel tempo, non appaia ragionevolmente prevedibile investire dell’attività l’amministratore, senza porre in concreto pericolo il bene condominiale. Per contro, ove il condominio versi in una situazione di stasi patologica, cioè in una inerzia operativa stabilizzata, non è consentito al singolo condomino sostituirsi, salvo i casi urgenti di cui s’è detto, agli organi condominiali in via generalizzata. (Corte di Cassazione – sentenza n. 9177 del 10 aprile 2017).