LAVORO
Sono LEGITTIME le REGISTRAZIONI EFFETTUATE DAL DIPENDENTE per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda e per precostituirsi un mezzo di prova da utilizzare nel processo, non integrando alcun illecito disciplinare, poichè tale condotta risponde, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto (cfr. Cass. 12534/2019)
Intervista all’Avv. Gabriele Costantini sulla riforma nel settore recupero crediti
http://www.osservatorioimpreseconsumatori.com/riforma-recupero-crediti-costantini-ddl-petrini-piu-completo-propone-cambiamenti-in-favore-di-tutti/
Condominio – Quando il singolo condomino può intervenire al posto dell’Amministratore
DIRITTO CONDOMINIALE – Legittimo l’intervento sostitutivo del singolo condomino solo in casi di urgenza e non anche in caso di una mera inerzia operativa da parte dell’amministratore, senza il requisito dell’urgenza.
L’intervento sostitutivo del singolo condomino è ammesso nei casi in cui, in presenza di un’esigenza che richiede un urgente intervento, non dilazionabile nel tempo, non appaia ragionevolmente prevedibile investire dell’attività l’amministratore, senza porre in concreto pericolo il bene condominiale. Per contro, ove il condominio versi in una situazione di stasi patologica, cioè in una inerzia operativa stabilizzata, non è consentito al singolo condomino sostituirsi, salvo i casi urgenti di cui s’è detto, agli organi condominiali in via generalizzata. (Corte di Cassazione – sentenza n. 9177 del 10 aprile 2017).

Condominio – Quando l’Amministratore può agire contro i singoli condomini senza alcuna autorizzazione
CONDOMINIO – L’amministratore è legittimato ad adire in giudizio i singoli condomini senza alcuna autorizzazione per i seguenti fini:
a) di eseguire le deliberazioni dell’assemblea e di curare l’osservanza dei regolamenti di condominio; b) di disciplinare l’uso delle cose comuni, cosi da assicurarne il miglior godimento a tutti i condomini; c) di riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea; d) di compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio. (cfr. Cass. sent. n. 9583 del 13 aprile 2017).

Articolo dell’Avv. Gabriele Costantini in materia di tutela del credito
http://www.oipamagazine.it/2017/05/24/tutela-del-credito-la-necessita-un-ministero-adeguato/
Divorzio e tenore di vita
Il Tribunale di Venezia con ordinanza del 25.05.17 ha ribadito quanto già specificato recentemente dalla Cassazione, ovvero che ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile non rileva il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, bensì bisogna attenersi ad altri parametri quali il “possesso” di redditi ed il patrimonio mobiliare e immobiliare, le “capacità e possibilità effettive” di lavoro personale e la “stabile disponibilità” di un’abitazione (cfr. Cass. Civ. Sent. n. 11504/17)

